COMITATO GIGI MERONI

"E' protestare questo? A me sembra che sia semplicemente vivere. Dignitosamente. Sapersi al mondo: ecco". GIGI MERONI

Eccomi

Utente: COMITATOMERONI
PIERANGELO RUBIN Nonostante fumasse 20 sigarette al giorno ha deciso di smettere. Sarebbe un Rivera dei nostri giorni. Ma non lo sapremo mai con certezza. Collabora con "Il Mattino di Padova" e la "Nuova di Venezia e Mestre". ALBERTO FACCHINETTI Il Mario Kempes della Terza Categoria. Difficile rapporto con il gol e con le donne in genere. Cronista sportivo per “La piazza”. PAOLO GARATO Il geometra. Senza rivali in tutto il triveneto. Centrocampista dai piedi buoni. Zero gol in sei anni di prima squadra. MASSIMO BERTIN Stopper di professione. Da bambino sognava di diventare un wrestler professionista e in campo si vede. DANIELE SARTO Stuolo di donne al seguito, fluidificava per gli Amatori, ora fa panca in una squadra dilettantistica. MARCO BOLDRIN Barista di giorno (Off side, via Portello Pd), portiere di notte. ANDREA MOLENA Interista così sfortunato che, bambino, nell’anno dello scudetto dei record della sua squadra teneva al Napoli di Maradona. Sorella sfiga… NICOLA BRILLO Scarsa preparazione calcistica, ma un grande merito: lo zio Ignazio è un preparatore atletico d’altri tempi. ALESSANDRO GIRALDO Rappresenta il paese più di qualsiasi altro. Ha venduto, all'angolo della strada che lo porta al bar, la sua anima per la poco religiosa trinità "sesso, droga e r'n'r".

  • Contattami
  • Il mio profilo
  • Linkami

Ultimi Commenti

Archivio

oggi
aprile 2007
marzo 2007
febbraio 2007
gennaio 2007
dicembre 2006
novembre 2006
ottobre 2006
settembre 2006
agosto 2006
luglio 2006
giugno 2006
maggio 2006
aprile 2006
marzo 2006
febbraio 2006
gennaio 2006
dicembre 2005
novembre 2005
ottobre 2005
settembre 2005
agosto 2005
luglio 2005
giugno 2005
maggio 2005

Feeds

  • Powered by Splinder

Contatore

visitato *loading* volte

 
venerdì, 30 settembre 2005

LA FARFALLA GRANATA, DAI CAMPI DI CALCIO ALLA LEX AQUILIANA di Nicola Brillo

La tragica fine di Gigi Meroni si intreccia con quella dell'evoluzione del diritto italiano, in particolare in tema di tutela del credito. Una decisione della Suprema Corte, la numero 174 del 1971, che ha contribuito a cambiare la storia del nostro diritto. Una vicenda forse poco conosciuta, ma che è giusto ricordare.
Nel testo, non sempre discorsivo, della Cassazione l'illustrazione della vicenda che ha portato al riconoscimento della tutela aquilana da parte del Torino Calcio, ingiustamente danneggiato e quindi legittimato a chiedere il risarcimento.
"La s.p.a. Torino calcio, premesso che il 15 ottobre 1967, in Torino, il calciatore Luigi Meroni, tesserato per la società istante, aveva perduto la vita in un incidente stradale, a seguito del quale era stato iniziato procedimento penale per omicidio colposo a carico del minore Attilio Romero, e che, essendo ancora in corso tale procedimento, essa aveva interesse a far accertare giudizialmente la propria legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni che le erano derivati dalla morte del Meroni".
Nel 1971 la sentenza della Corte di Cassazione, passata alla storia come sentenza Gigi Meroni, ha stabilito principi "rivoluzionari" per il diritto dell'epoca: l'ammissibilità della tutela aquiliana del credito, con la delimitazione dell’ambito di applicazione, fissando il criterio che: "Chi col suo fatto colposo o doloso causa la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subìto dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l’estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore stesso.
E' definitiva e irreparabile la perdita quando si tratti (di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero) di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni uguali o equipollenti".
Ovviamente che Gigi Meroni non fosse facilmente sostituibile, lo sapevano anche i giudici.
Tale principio giuridico è ormai consolidato con ripetute decisioni in giurisprudenza. L’interesse tutelato dall’art. 2043 Codice Civile non è soltanto il diritto soggettivo, ma anche l’aspettativa o diritto futuro, e, più in generale, la derivazione dal fatto illecito della perdita di fondati benefici patrimoniali anche non esclusivamente legati a prestazioni alimentari.

Postato da: COMITATOMERONI a 14:57 | link | commenti (1) |
nicola brillo